STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LEGIO XII – FULMINATA”

 

Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita in Cesena, via G. da Verrazzano n° 76, l’associazione denominata “LEGIO XII – FULMINATA”

Art. 2 – Scopo
L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Lo scopo principale che si propone l’associazione è riunire tutti coloro che, senza distinzione di sesso e limitazione d’età, vogliano parteciparvi per formare un gruppo (e/o in vari sottogruppi specializzati) di rievocazione in costume riferito al periodo storico Classico: Etrusco-Greco-Romano (dal X sec. a.C. al V sec. d.C. circa).

Particolare rilevanza sarà data a tutte le attività con spiccata valenza di Archeologia sperimentale, con l’intervento dei soci a ricostruire episodi e situazioni del passato e a costruire equipaggiamenti, accessori e indumenti necessari allo scopo prefisso.

Le finalità sopra citate verranno perseguite in particolare attraverso:

la rievocazione della XII Legio di Giulio Cesare (dagli inizi alla fine della guerra civile), della cultura e della vita del tempo in tutti i suoi aspetti.

la rievocazione di un gruppo di Gladiatori, lottatori e pugili (denominato “Ludus Aemilius”), con la ricostruzione di veri combattimenti gladiatori, incontri di lotta e di pugilato antico;

l’organizzazione di eventi, convegni, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici e la produzione di strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento storico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;

la partecipazione a eventi storico-culturali organizzati da enti pubblici ed organismi privati;

l’edizione di pubblicazioni utili per realizzare le finalità dell’associazione;

l’elaborazione, autonoma o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, di studi e ricerche e di progetti particolari per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

A tale scopo l’associazione può raccogliere fondi come finanziamento indiretto, con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di oggettistica, libri e pubblicazioni di vario tipo. In tal caso l’associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una semplice domanda e farla avere al segretario dell’associazione.

La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

– dimissione volontaria;
– morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:

– l’assemblea generale dei soci;
– il presidente
– il consiglio direttivo

Art. 8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 – Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, e-mail o telegramma.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura.

Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Art. 13 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Art. 14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 17 – Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.

Art. 18 – Il Presidente
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 23 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Cesena.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Cesena.

L’arbitrato avrà sede in Cesena, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto, lì Cesena 21/03/2010